TR CU 023/2011 “Sui succhi di frutta e verdura”

La Dichiarazione EAC decade nel momento in cui la durata di conservazione della merce arriva a scadenza, e non supera i 5 anni in caso di produzioni seriali.

Compito fondamentale del Regolamento Tecnico è garantire la massima sicurezza delle merci circolanti sul territorio dell’Unione doganale. Ai fini della sua implementazione nel segmento produttivo dedicato ai bambini, è vietato utilizzare:

• Frutta, verdura, succhi di diffusione concentrati, ingredienti e additivi alimentari contenenti organismi geneticamente modificati o transgenici (OGM)

• Dolcificanti diversi da alimenti simili per bambini diabetici

• Aromi non naturali

• Coloranti

• Estratti coloranti

È vietato aggiungere ai succhi freschi sostanze aromatiche concentrate di frutta o verdura di origine naturale.

I requisiti chiave del Regolamento Tecnico determinano anche gli standard di:

• Alimenti e sostanze biologicamente attive utilizzate per la fortificazione di succhi, nettari di frutta e verdura e bevande a base di succo

• Aromi ammessi nella produzione di succhi, puree di frutta o verdura, nettari, nonché nelle loro controparti concentrate

• Zuccheri nelle bevande alla frutta già pronte

Le principali disposizioni delle regole sull’imballaggio per i consumatori relative alle iscrizioni speciali e alle raccomandazioni poste su di esso accanto al nome sono:

• “Con miele”

• “Con dolcificante”

• “Con polpa”, se il volume di polpa di frutta o verdura è superiore all’8%

• Per i bambini di età inferiore a 1 anno, raccomandazioni sull’uso del prodotto, indicando la fascia di età dai 4 mesi

• “Pasti per neonati” con indicata la fascia d’età, ecc.

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