La Dichiarazione EAC è un documento ufficiale e obbligatorio di conformità ai regolamenti tecnici dell’Unione Doganale (TR CU). La forma e il contenuto della Dichiarazione sono regolati dalla decisione № 293 del Consiglio della Commissione Economica Eurasiatica dal 25 dicembre 2012. La sua registrazione è possibile a partire da febbraio 2012, dopo l’entrata in vigore del primo regolamento TR CU, presso il registro unico della documentazione di conformità, in cui è possibile ottenere informazioni aggiuntive sulla Dichiarazione inserita al suo interno.
La registrazione della Dichiarazione è effettuata da parte dell’Organo Certificatore, il quale è iscritto al Registro Nazionale degli Organi di certificazione dell’Unione doganale.
Una delle principali differenze tra Dichiarazione e Certificato EAC è che questa viene rilasciata dall’Ente Dichiarante in forma scritta su foglio A4 bianco e non su carta filigranata come invece avviene per il Certificato EAC. Per ulteriori informazioni si veda “Certificato EAC”.
l’acquirente può essere certo della qualità del prodotto grazie all’esistenza della procedura di certificazione e agli Organi Certificatori che la controllano Le due tipologie di documentazione obbligatoria che certificano la qualità e la sicurezza del prodotto sono la Dichiarazione e il Certificato.
La Dichiarazione di Conformità EAC è registrata da un Organo Certificatore accreditato, per esempio da “SERCONS”, che conferma la qualità e la sicurezza del prodotto sulla base dei materiali e alla documentazione supplementare fornita dal cliente: protocolli di prova, ulteriori certificati di qualità ecc. In questo caso la responsabilità dei dati dichiarati ricade sul Dichiarante, il quale li ha trasmessi all’Organo Certificatore al fine di certificare il prodotto. Con questo documento sono certificabili sia i prodotti provenienti dall’estero sia quelli fabbricati nel Paese dell’Unione doganale. Il Certificato e la Dichiarazione di Conformità EAC hanno lo stesso valore giuridico. Esistono tuttavia casi particolari nei quali la Dichiarazione di conformità può essere sostituita dal Certificato.
Il Certificato di Conformità EAC viene rilasciato da un Organo Certificatore accreditato, per esempio da “SERCONS”, che conferma la qualità e la sicurezza del prodotto tramite i test di prova svolti su di esso, che contribuiscono a controllare le caratteristiche dichiarate dall’azienda produttrice. Il Certificato può essere volontario o obbligatorio. Ulteriori informazioni sono disponibili su / al link “Certificato dell’Unione Doganale”.
Sia la Dichiarazione sia il Certificato certificano la conformità delle stesse direttive dei Regolamenti Tecnici dell’Unione Doganale (TR CU). Per evidenziare le loro differenze vi abbiamo preparato questa tabella.
Tabella per la differenzializzazione del Certificato della Dichiarazione EAC (TR CU)
Siamo accreditati in tutti i regolamenti TR CU dell’Unione Doganale
- TR CU 004/2011 “Sulla sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione”
- TR CU 005/2011 “Sulla sicurezza dell’imballaggio”
- TR CU 007/2011 “Sulla sicurezza dei prodotti destinati ai bambini e agli adolescenti”
- TR CU 008/2011 “Sulla sicurezza dei giocattoli”
- TR CU 009/2011 “Sulla sicurezza di cosmetici e profumi”
- TR CU 010/2011 “Sulla sicurezza di macchinari e attrezzature”
- TR CU 011/2011 “Sulla sicurezza degli ascensori”
- TR CU 012/2011 “Sulla sicurezza delle attrezzature per lavori in ambienti esplosivi”
- TR CU 013/2011 “Relativo ai requisiti dell’automobile e benzina avio, gasolio, marine, carburante e olio da riscaldamento”
- TR CU 015/2011 “Sulla sicurezza del grano”
- TR CU 016/2011 “Sulla sicurezza dei veicoli che operano su combustibile gassoso”
- TR CU 017/2011 “Sulla sicurezza dei prodotti dell’industria leggera”
- TR CU 018/2011 “Sulla sicurezza per i veicoli a motore”
- TR CU 019/2011 “Sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale”
- TR CU 020/2011 “Compatibilità elettromagnetica dei mezzi tecnici”
- TR CU 021/2011 “Sulla sicurezza dei prodotti alimentari”
- TR CU 022/2011 “Prodotti alimentari in termini di marcatura”
- TR CU 023/2011 “Sulla produzione di succo di frutta e verdura”
- TR CU 024/2011 “Sui prodotti di grasso e di petrolio”
- TR CU 025/2012 “Sulla sicurezza del mobile”
- TR CU 027/2012 “Sulla sicurezza di alcuni tipi di prodotti alimentari specializzati, compresi quelli per il trattamento dietetico e per la nutrizione preventiva dietetica”
- TR CU 028/2012 “Sulla sicurezza degli esplosivi e dei prodotti basati su di essi”
- TR CU 029/2012 “Requisiti per la sicurezza degli additivi alimentari, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici”
- TR CU 030/2012 “relativa ai requisiti per i lubrificanti, oli e fluidi speciali”
- TR CU 031/2012 “Sulla sicurezza dei trattori agricoli, forestali e dei loro rimorchi”
- TR CU 032/2013 “Sulla sicurezza delle apparecchiature che lavorano sotto pressione”
- TR CU 033/2013 “Sulla sicurezza del latte e dei prodotti lattiero-caseari”
- TR CU 034/2013 “Sulla sicurezza di carne e derivati”
- TR CU 037/2013 “ Sul limite d’uso delle sostanze pericolose nei prodotti elettrotecnici e radiotecnici”
- TR CU 038/2016 “Sulla sicurezza delle giostre”
- TR CU 041/2017 “Sulla sicurezza dei prodotti chimici”
- TR CU 042/2017 “Sulla sicurezza dei prodotti destinati per il parco giochi dei bambini”